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Sez. U, Sentenza n. 13319 del 14/05/2024 (Rv. 671516-02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Captazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità nel procedimento disciplinare - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671516-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l'art. 8 CEDU, né con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell'assetto costituzionale italiano.

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)