Sez. U, Sentenza n. 8492 del 28/03/2024 (Rv. 670757-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Captazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità nel procedimento disciplinare - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'utilizzazione di captazioni ritualmente disposte nell'ambito di un procedimento penale non confligge, pure alla luce della
sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2023, con gli artt. 8 della CEDU e 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, poiché quest'ultima, nel dettare i presupposti ed i limiti della cosiddetta "data retention", ha ad oggetto i dati, provenienti dagli utenti, già acquisiti e temporaneamente conservati dai fornitori del servizio di comunicazione, mentre oggetto della translatio dal procedimento penale a quello disciplinare sono le conversazioni telefoniche o ambientali, non potendosi dilatare il perimetro della citata direttiva fino a ricomprendervi situazioni da essa non regolate, perché altrimenti il diritto dell'individuo alla riservatezza prevarrebbe automaticamente, oltre i limiti della proporzionalità e ragionevolezza, sull'imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria.
Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)