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Sez. L, Sentenza n. 3296 del 28/05/1982 (Rv. 421259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ESERCIZIO, DA PARTE DI UN DIRIGENTE, DI POTERI NON CONFERITIGLI - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - RATIFICA DELL'ATTO COMPIUTO IN ASSENZA DEI PREDETTI POTERI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ESERCIZIO, DA PARTE DI UN DIRIGENTE, DI POTERI NON CONFERITIGLI - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - RATIFICA DELL'ATTO COMPIUTO IN ASSENZA DEI PREDETTI POTERI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

All'avvenuto Esercizio, da parte di un dirigente, di poteri non conferitigli, dedotto dall'imprenditore come motivo di recesso in tronco, non può disconoscersi l'idoneità a costituire giusta causa di licenziamento in considerazione della sola circostanza della ratifica dell'atto compiuto in carenza di tali poteri, potendo essa risultare ispirata a motivi che, se sono irrilevanti ai fini della validità degli Atti ratificati, possono tuttavia costituire causa efficiente della perdita di fiducia nei confronti del collaboratore e divenire perciò rilevanti in Sede di apprezzamento del comportamento di quest'ultimo, che va condotta con riferimento alla concreta posizione del medesimo nell'ambito dell'organizzazione aziendale, alla qualità ed all'estensione dei poteri attribuitigli, al suo grado di autonomia ed all'eventuale divisione dei compiti dirigenziali all'interno dell'impresa, nonché tenendo conto dell'eventuale danno economico a questa cagionato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)