Sez. L, Sentenza n. 6662 del 09/11/1983 (Rv. 431388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - POLLICOLTURA - INCLUSIONE NEL SECONDO DI DETTI SETTORI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - POLLICOLTURA - INCLUSIONE NEL SECONDO DI DETTI SETTORI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'attività di allevamento del bestiame (nella specie, pollicoltura) è da comprendere fra le attività industriali (anziché agricole) ove essa - secondo l'apprezzamento del giudice del merito, che è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivato, non risulti connessa, complementare od accessoria alla coltivazione della terra e dei boschi. (Conf 3558/82, mass n 421259; (Conf 676/82, mass n 418455; (Conf 6508/81, mass n 417357).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)