Sez. 1, Sentenza n. 826 del 26/03/1970 (Rv. 346172 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO IN MISURA MINORE IN SEGUITO A RECLAMO AMMINISTRATIVO - EFFETTI.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO IN MISURA MINORE IN SEGUITO A RECLAMO AMMINISTRATIVO - EFFETTI.*
E nella natura stessa dell'ingiunzione fiscale - come ordine di pagamento provvisto di forza esecutiva - che il credito, alle cui riscossioni in via coattiva essa serve, sia liquido ed esigibile. Qualora, in seguito a reclamo in via amministrativa, il detto credito sia liquidato in misura minore, poiche entro tali limiti l'imposta viene riconosciuta come dovuta e l'ingiunzione viene ritenuta valida, questa, entro gli stessi limiti, produce gli effetti che le sono propri sin dal giorno della sua notificazione al contribuente.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)