Sez. 1, Sentenza n. 2666 del 23/06/1977 (Rv. 386335 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ACCERTAMENTO DELL'INFONDATEZZA SOLO IN PARTE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DELL'ILLEGITTIMITA DELL'INGIUNZIONE NEI LIMITI DELL'INDICATA PARTE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ACCERTAMENTO DELL'INFONDATEZZA SOLO IN PARTE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DELL'ILLEGITTIMITA DELL'INGIUNZIONE NEI LIMITI DELL'INDICATA PARTE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale (nella specie, per il pagamento di diritti doganali), il quale ha ad oggetto l'accertamento negativo delle condizioni sostanziali e formali giustificative della pretesa tributaria, il giudice che riscontri l'infondatezza solo in parte della pretesa medesima (nella specie, per prescrizione di alcuni dei crediti fatti valere dalla amministrazione), deve dichiarare l'illegittimita dell'ingiunzione non per intero, ma solo nei limiti dell'indicata parte, indipendentemente dalla proposizione al riguardo di una domanda riconvenzionale dell'amministrazione. (V 4184/74, mass n 372844; (V 826/70, mass n 346172).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)