Sez. 1, Sentenza n. 5941 del 14/12/1978 (Rv. 395765 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - CAMBIALE - PROTESTO - RIPARTIZIONE DEI PREDETTI TITOLI DI CREDITO FRA I PUBBLICI UFFICIALI ABILITATI AI PROTESTI - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELEGATO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - CAMBIALE - PROTESTO - RIPARTIZIONE DEI PREDETTI TITOLI DI CREDITO FRA I PUBBLICI UFFICIALI ABILITATI AI PROTESTI - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELEGATO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d'appello, o il Presidente del tribunale competente da lui delegato, determina la ripartizione dei titoli cambiari e degli assegni bancari fra i pubblici ufficiali abilitati ai protesti, ai sensi dell'art 10 della legge 12 giugno 1973 n 349, ha natura di atto amministrativo e non e, pertanto, impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 35/76, mass n 349439; (V 91/1971, mass n 378650).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 12/06/1973 num. 349 art. 10, DPR 03/06/1975 num. 290 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)