Sez. 1, Sentenza n. 35 del 09/01/1976 (Rv. 378650 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - GIURISDIZIONE VOLONTARIA - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - GIURISDIZIONE VOLONTARIA - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti di volontaria giurisdizione non sono impugnabili con il ricorso per Cassazione di cui all'art 111 cost, poiche essi, per il loro contenuto sostanziale e la loro efficacia, sono privi dei caratteri della contenziosita, della decisorieta e della definitivita. Trattasi, infatti, di provvedimenti che non sono suscettibili di passare in cosa giudicata, essendo soggetti a reclamo e potendo essere, in ogni tempo, modificati o revocati, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)