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Sez. 2, Sentenza n. 1127 del 29/01/1993 (Rv. 480550 - 01)

Fonti del diritto - Leggi straniere - Conoscenza del giudice | Violazione del diritto straniero - Indicazione delle norme straniere regolanti la controversia - Onere a carico dell'interessato - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480550-01

Fonti del diritto - Leggi straniere - Conoscenza del giudice

La censura riguardante la violazione del diritto straniero, operante in base alle norme di rinvio contenute nelle preleggi, non può trovare ingresso quando l'interessato non abbia provveduto ad indicare quali norme della legge straniera debbono regolare la controversia. In difetto di tale allegazione, a prescindere da ogni questione sugli eventuali poteri del giudice italiano di attivarsi per la concreta individuazione del contenuto delle norme straniere, il giudice stesso deve fare riferimento alle leggi italiane.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Preleggi art. 18, Preleggi art. 19 CORTE COST., Preleggi art. 20 CORTE COST., Preleggi art. 21, Preleggi art. 22, Preleggi art. 23, Preleggi art. 24, Preleggi art. 25, Preleggi art. 26, Preleggi art. 30, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)