Sez. L, Sentenza n. 17388 del 17/11/2003 (Rv. 568235 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Obbligo del giudice italiano di accertare d'ufficio il contenuto della legge straniera - Sussistenza - Limitazione di tale obbligo ai soli giudizi iniziati dopo dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato - Sussistenza - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE
Anche in riferimento ai giudizi iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, la norma di diritto straniero non può essere equiparata ad uno dei fatti della controversia, sicché la conoscenza di tale norma dovrà essere acquisita dal giudice avvalendosi di ogni idoneo strumento, inclusi quelli indicati dall'art. 14 della legge n. 218 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 74, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Preleggi art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)