Sez. 2, Sentenza n. 2640 del 11/12/1970 (Rv. 349052 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE QUALIFICAZIONE E VALORE - VALORE DI ATTO DI SCIENZA - IMPUGNABILITA PER ERRORE - TERMINE DECADENZIALE - INAPPLICABILITA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE QUALIFICAZIONE E VALORE - VALORE DI ATTO DI SCIENZA - IMPUGNABILITA PER ERRORE - TERMINE DECADENZIALE - INAPPLICABILITA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE.*
La quietanza a saldo sottoscritta dal prestatore d'opera ha di regola non la natura negoziale di una rinunzia, ma semplicemente quella di un atto unilaterale di scienza circa l'avvenuto soddisfacimento dei suoi diritti, atto che e impugnabile, se viziato da errore, indipendentemente dal rispetto del termine decadenziale di cui all'art 2113 cod civ. a seguito dell'impugnazione e della domanda di liquidazione del compenso effettivamente spettante incombe sul convenuto l'Onere di provare che la retribuzione corrisposta al prestatore d'opera corrisponde realmente al complesso degli emolumenti dovuti in relazione al particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti. (V 1565'69, mass n 340451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)