Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 08/05/1969 (Rv. 340451 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE QUALIFICAZIONE E VALORE - ERRONEITA DEL GIUDIZIO DEL DICHIARANTE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI LESI - AMMISSIBILITA - VALORE DI RINUNZIA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE QUALIFICAZIONE E VALORE - ERRONEITA DEL GIUDIZIO DEL DICHIARANTE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI LESI - AMMISSIBILITA - VALORE DI RINUNZIA - CONDIZIONI.*
La dichiarazione del prestatore d'opera di aver ricevuto una determinata somma a saldo di ogni sua spettanza, inerente al pregresso rapporto di lavoro, esprime soltanto il convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, quindi, si risolve in un giudizio soggettivo circa la congruita e la sufficienza di quanto ricevuto per cui ove tale giudizio risulti errato, il dichiarante e legittimato ad adire il giudice per la tutela dei suoi diritti rimasti insoddisfatti. La quietanza a saldo puo assumere il valore di rinunzia soltanto ove contenga la volonta certa di abbandonare diritti o ragioni determinate o determinabili oggettivamente. (V. 3388-68, mass. N. 336438 1685-67, mass. N. 328516).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)