Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 12/12/1995 Ud. (dep. 09/02/1996) Rv. 204318 - 01
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) | Autore di programma radiofonico - Preteso diritto di autore di opera collettiva - Pregiudizio dei diritti di autore sulle opere che compongono l'opera collettiva - Esclusione - Fattispecie: ritenuta sussistenza di reato.
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale)
Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del programma radiofonico non può pregiudicare - secondo l'art. 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 -, i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui l'opera collettiva è composta. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 171, comma primo, lett. b) citata legge sul diritto di autore). (Conf. sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735, Ruocco).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 3, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 7, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)