Sez. 1, Sentenza n. 10711 del 03/08/2001 (Rv. 548768 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione a seguito della notifica di cartella esattoriale - Deduzione di vizi della cartella di natura formale - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Allorquando l'opposizione a ordinanza ingiunzione venga proposta a seguito della notifica della cartella esattoriale, gli eventuali vizi devono essere fatti valere davanti al giudice ordinario nei termini e nelle forme dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.; pertanto, qualora si censuri la cartella esattoriale per la sua genericità e quindi per vizi formali del titolo, ricorre un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)