Sez. U, Sentenza n. 491 del 13/07/2000 (Rv. 538430 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Contestazioni sul merito della pretesa sanzionatoria - Estremi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Competenza e procedimento - Regole in materia di opposizione ai provvedimenti sanzionatori (artt. 22 e 23 legge n. 689/1981) - Applicabilità - Contestazioni integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Estremi - Competenza e rito previsti dal codice di procedura civile - Applicabilità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedimentali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio -, ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, controversie queste integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 cod. proc. civ., per cui trovano applicazione la competenza e il rito previsti dal codice di procedura civile e, specificamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni ex art. 22 legge n. 689 del 1981. (Nella specie la S.C., in relazione a violazioni al codice della strada anteriori all'entrata in vigore dell'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999 - prevedente la competenza del giudice di pace - ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del tribunale, quale organo succeduto al pretore salvo che per le cause previste dall'art. 133 del d.lgs. n. 51 del 1998, per le contestazioni mosse, successivamente alla notificazione di alcune cartelle esattoriali e vari avvisi di mora, con riguardo sia alle pretese sanzionatorie - specificatamente adducendosi l'omessa notifica delle contravvenzioni e delle ordinanze ingiunzioni - sia alla prescrizione sopravvenuta; ha invece ritenuto inammissibili le doglianze relative a nullità della notifica delle cartelle e a nullità degli avvisi di mora, integranti opposizioni agli atti esecutivi, rilevando d'ufficio la loro tardività, in quanto proposte oltre il termine di cinque giorni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)