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Sez. 2, Sentenza n. 2428 del 04/09/1963 (Rv. 263740 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE DI LAVORO A TITOLO GRATUITO - INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI GRATUITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1963-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263740-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE DI LAVORO A TITOLO GRATUITO - INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI GRATUITA - LIMITI.*

Esula la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, e non puo trovare applicazione il combinato disposto degli artt 36 cost e 2099 cod civ, qualora una determinata attivita, ancorche oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, sia esplicata a titolo gratuito, affectionis vel benevolentiae causa, o in vista di vantaggi che il lavoratore puo trarre o spera di trarre indirettamente attraverso l'attivita stessà ma, fuori dei casi in cui la gratuita puo senz'altro presumersi in funzione del rapporto di parentela, di affinita o di convivenza che intercorre tra i soggetti del rapporto, si deve escludere la gratuita della prestazione lavorativa che non risulti da esplicita pattuizione. (Conf 2020'61' 3659'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)