Sez. 1 - , Sentenza n. 25164 del 07/12/2016 (Rv. 642139 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Atti di frode ex art. 173 l.fall. - Revoca dell’ammissione e conseguente dichiarazione di fallimento - Ravvedimento postumo del debitore - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
L’art. 173 l.fall., nel prevedere la revoca dell’ammissione al concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento nel corso della procedura ove il debitore abbia commesso atti di frode, e mirando, per tale via, anche a paralizzare la portata decettiva del silenzio del debitore medesimo, non attribuisce alcun rilievo a più o meno sinceri ravvedimenti postumi di quest’ultimo, nel qual caso la norma rimarrebbe evidentemente menomata nella sua efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, avendo il proponente fatto generico riferimento, nella proposta, ad un credito per la vendita di partecipazioni azionarie ed esplicitando, solo a seguito della relazione del commissario giudiziale ex art. 173 l.fall., i dettagli specifici dell’operazione di vendita del pacchetto azionario, erroneamente ritenuta non pregiudizievole per i creditori).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)