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Sez. 1, Sentenza n. 18090 del 14/09/2016 (Rv. 641172 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Annullamento del concordato preventivo - Interpretazione del combinato disposto degli artt. 186 e 138 l.fall. - Riferimento agli atti di frode di cui all'art. 173 l.fall. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641172-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

L'annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell'effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell'omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto, dovendosi, invero, ravvisare identità di "ratio" con le fattispecie legittimanti la revoca dell'ammissione a tale procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)