Sez. 2, Sentenza n. 8781 del 26/05/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160824 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - DELL'ESTINZIONE PER INTERVENUTA AMNISTIA - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONI - LIMITI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - DELL'ESTINZIONE PER INTERVENUTA AMNISTIA - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONI - LIMITI.*
L'eccezione al principio della pregiudizialità dell'applicazione dell'amnistia stabilito dall'art. 592 cod. proc. pen. è consentita nei soli casi in cui si renda assolutamente necessario per la pronuncia della causa estintiva del reato il preventivo esame delle questioni relative all'Azione penale nel suo momento iniziale e nel suo ulteriore svolgimento processuale. Pertanto la detta eccezione deve essere interpretata con criteri restrittivi e in rapporto unicamente alle ipotesi di Mancanza di presupposti, di esistenza di causa di impromovibilità o improseguibilità dell'Azione penale, di cause di nullità assolute e insanabili tali da inficiare la validità dell'Azione penale, si da travolgere senza possibilità di rinnovazione tutti gli Atti processuali posteriori od anche anteriori che vi siano strettamente collegati. (Conf mass n 157663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)