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Sez. 2, Sentenza n. 3567 del 23/05/1988 (Rv. 458880 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI - INTERPOSIZIONE DI STRADE PUBBLICHE TRA I FABBRICATI - RIDUZIONE IN PRISTINO - INAMMISSIBILITÀ - NORMA EDILIZIA PRESCRIVENTE L'OSSERVANZA DELLA DISTANZA MINIMA ANCHE NEL CASO DI TALE INTERPOSIZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458880-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI - INTERPOSIZIONE DI STRADE PUBBLICHE TRA I FABBRICATI - RIDUZIONE IN PRISTINO - INAMMISSIBILITÀ - NORMA EDILIZIA PRESCRIVENTE L'OSSERVANZA DELLA DISTANZA MINIMA ANCHE NEL CASO DI TALE INTERPOSIZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Per l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario che le norme violate abbiano carattere integrativo delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materia e da esse (artt. 872 e 873 cod. civ.) richiamate, e che si tratti di costruzioni soggette all'Obbligo delle distanze e quindi non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879, secondo comma, cod. civ.); resta pertanto esclusa la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, ancorché la norma edilizia locale applicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata anche nel caso che tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche. (V 2202/71, mass n 352992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)