Sez. U, Sentenza n. 2202 del 09/07/1971 (Rv. 352992 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - TUTELA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - TUTELA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO.*
Sia che si tratti di norme edilizie integrative della disciplina dettata dal codice civile (art 872 cpv cod civ, in relazione agli art 871 e 879 cod civ), la posizione soggettiva giuridica del privato, che per effetto della violazione di quelle norme lamenti un danno, e pur sempre di diritto soggettivò ed il fatto che la tutela accordata dall'ordinamento giuridico si estenda, nel primo caso, alla riduzione in pristino e sia limitata, nel secondo, all'Azione risarcitoria attiene, non gia alla qualificazione della pretesa, ma al contenuto qualitativo della riparazione che il soggetto danneggiato puo ottenerè il che implica una questione di merito e non vale ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)