Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25060 del 23/10/2017 (Rv. 648026 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Disciplina dell'art. 113, comma 2, c.p.c. - Regola di decisione secondo diritto per le cause relative a contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c. - Estensione alle controversie fra utente di pubblico servizio e società in posizione dominante - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ
La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall’art. 113, comma 2 c.p.c. per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine da rapporti contrattuali intervenuti tra un utente e una società in posizione dominante che esercita un pubblico servizio, per la necessità di garantire l'uniformità della decisione per tutti i fruitori del servizio. (Nella specie, la S.C. ha applicato l’enunciato principio in un giudizio proposto nei confronti di Poste Italiane s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivati dal ritardo nella consegna di numerose lettere raccomandate, sul presupposto che l’intervenuta privatizzazione dell’ente convenuto non abbia inciso sulla natura del rapporto e dunque sull'esigenza di trattare le controversie relative al servizio postale con regole uguali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)