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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33033 del 10/11/2021 (Rv. 663305 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' | Giudice di pace - Cause di valore inferiore a millecento euro - Decisione secondo equità - Eccezioni - Giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. - Estensione alle controversie relative a buoni postali fruttiferi - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663305-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA'

La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori.

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2002, DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)