Sez. 3, Sentenza n. 261 del 11/01/2006 (Rv. 586612 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA | Convenzione di lottizzazione tra il privato e il Comune - Previsione della necessità del consenso dell'amministrazione per il trasferimento frazionato degli oneri di urbanizzazione - Vendita dei singoli lotti - Mancanza del consenso dell'amministrazione - Conseguenze - Obbligazione solidale relativa agli oneri di urbanizzazione tra stipulante e acquirenti dei singoli lotti - Esclusione.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Qualora nella convenzione di lottizzazione, con assunzione dei relativi oneri di urbanizzazione, stipulata tra un Comune ed un privato, sia espressamente previsto che il lottizzante si impegna a non trasferire separatamente a terzi, senza il previo consenso del Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, in caso di vendita dei vari lotti edificabili senza il consenso del Comune al trasferimento degli oneri, non si crea una obbligazione solidale quanto agli oneri di urbanizzazione tra l'originario stipulante e gli acquirenti, restando, di converso, unico obbligato per l'intero all'esecuzione delle opere solo l'originario stipulante, laddove gli acquirenti dei lotti assumono con l'acquisto distinti obblighi frazionati, ciascuno proporzionale al lotto compravenduto, che dà all'alienante il diritto di rivalsa nei loro confronti pro-quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1362, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)