Sez. 3, Sentenza n. 11196 del 15/05/2007 (Rv. 596460 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA | Oneri relativi alle opere di urbanizzazione - Assunzione a carico del proprietario - Natura - Obbligazione "propter rem" - Conseguenze - Soggetti obbligati - Individuazione - Criteri ordinari - Derogabilità - Condizioni - Fattispecie.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA
L'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem" e comporta che dette opere debbano essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia e che ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con essi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenuti a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem" è quella che assume rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di detto rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, che abbia eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta dai soggetti diversi che siano successivamente divenuti proprietari della suddetta area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo il carattere "reale" dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio e specificamente dell'aspetto derogatorio da ultimo precisato, ha confermato l'impugnata sentenza nel caso dedotto in controversia in cui la società lottizzatrice, che aveva provveduto all'esecuzione delle previste opere di urbanizzazione, aveva convenuto, con i soggetti acquirenti dei vari lotti già urbanizzati, che della spesa a tal fine sopportata per l'intero complesso lottizzato essa poteva rivalersi nei confronti degli stessi acquirenti in misura proporzionale alla cubatura utilizzabile del lotto fabbricabile).
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)