Sez. 2, Sentenza n. 4 del 03/01/1969 (Rv. 337774 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE.*
Mutamento della domanda nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado si ha quando l'attore proponga una nuova domanda basata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti a fondamento della originaria domanda formulata con l'atto di citazione, dando cosi luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia, con correlativo mutamento della causa petendi o anche del petitum, in guisa da disorientare la difesa predisposta dalla controparte, ledendone il diritto processuale alla regolarita del contraddittorio. (V 2366-68, massima n 334712 2230-68, massima n 334471 1831-68, massima n 333763 1793-68, massima n 333703 1948-67, massima n 328909 1092-67, massima n 327474 966-67, massima n 327215 1954-66, massima n 323788 e numerose altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)