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Sez. 1, Sentenza n. 1954 del 20/07/1966 (Rv. 323788 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323788-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE.*

La mutatio libelli, non consentita dal codice di rito, ricorre quando l'attore, nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, proponga una nuova domanda, basata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti a fondamento dell'originaria domanda, formulata con l'atto di citazione, dando luogo cosi ad una trasformazione obiettiva della controversia, con correlativo mutamento della causa petendi o anche del petitum, in guisa da disorientare la difesa predisposta dalla controparte, ledendo il diritto processuale alla regolarita del contraddittorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)