Sez. L, Sentenza n. 11487 del 21/10/1992 (Rv. 479070 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Completamento dell'opera affidata al lavoratore - Configurabilità - Ragione precostituita di licenziamento - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
Il completamento dell'opera cui era addetto il lavoratore (assunto a tempo indeterminato) costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento del lavoratore stesso solo ove ne sia anche impossibile una diversa utilizzazione nell'azienda, senza che in tal caso possa configurarsi una ragione di licenziamento precostituita, in quanto l'esigenza del datore di lavoro di porre termine al rapporto, ancorché non caratterizzata dagli estremi (peraltro non necessari) dell'eccezionalità o dell'imprevedibilità, è comunque sopravvenuta alla stipulazione del contratto.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)