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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 411 del 1999

Decisione
decisa il 1999-10-25, depositata il 1999-10-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:411
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24990

  • - Università
  • Ordinamenti didattici universitari
  • Potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari
  • Prospettata violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia, ed, inoltre, del diritto allo studio
  • Innovazioni apportate alla vigente normativa da legge sopravvenuta
  • Necessità di un riesame della rilevanza della questione
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Devono essere restituiti all'autorità rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost., dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in quanto tale disposizione, secondo gli atti di promovimento dell'incidente, attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un potere di limitazione dell'accesso ai corsi universitari, astrattamente riferibile a corsi (per i diplomi universitari di logopedista, di tecnico sanitario di laboratorio biometrico ed altri) per i quali - a differenza di quelli in relazione ai quali, con la sentenza n, 383 del 1998, la stessa norma è stata riconosciuta, "nei sensi di cui in motivazione", non illegittima - la limitazione all'accesso, non sussistendo nell'ordinamento alcuna norma che per essi possa giustificare il numero chiuso, deriverebbe in via diretta ed esclusiva - in violazione del principio della riserva relativa di legge stabilito in materia e dello stesso diritto allo studio - dallo stesso provvedimento ministeriale. Successivamente all'ordinanza di rinvio, infatti, è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi, e che, in particolare (art. 5), dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque degli atenei, e pertanto, essendo così mutato il quadro normativo, è necessaria una nuova valutazione, alla stregua delle nuove disposizioni, della rilevanza della questione nei processi di provenienza. - Cfr. S. n. 383/1998 (già citata nel testo).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse il 26 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'11 marzo e il 12 febbraio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ed il 3 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, rispettivamente iscritte ai nn. 479, 718 e 924 del registro ordinanze 1998 ed al n. 253 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 3 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che con quattro ordinanze di rimessione, di analogo tenore, i Tribunali amministrativi regionali del Lazio (r.o. n. 479 del 1998), per la Liguria (r.o. nn. 718 e 924 del 1998) e per la Sicilia (r.o. n. 253 del 1999) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), il quale ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi universitari e, in particolare, ai corsi di diploma universitario di logopedista, di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di servizio sociale e di consulente del lavoro; che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante, anche nella fase cautelare, trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla immatricolazione al primo anno dei corsi di diploma universitario richiamati, per i quali le università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni e l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento); che secondo alcune ordinanze di rimessione (r.o. nn. 479, 718 e 924 del 1998), in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa, poiché l'art. 33, secondo comma, della Costituzione, stabilisce espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole di ogni ordine e grado", e l'art. 34, primo comma, sancisce che "la scuola è aperta a tutti"; che nelle ordinanze si osserva che la previsione costituzionale di una riserva relativa di legge in una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, ma ciò è possibile, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, soltanto previa determinazione, da parte del legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della disciplina; che la disposizione censurata, al contrario, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, senza alcuna fissazione dei principi generali della disciplina, attribuendo al Ministro stesso il compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica amministrazione, il Consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso; che la violazione del principio della riserva di legge comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione; che una delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 253 del 1999) osserva che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi di costituzionalità, perché il potere attribuito al Ministro è stato in concreto esercitato anche per corsi di diploma universitario (nella specie, di consulente del lavoro) per i quali non sembrano rinvenibili nell'ordinamento idonee norme legislative a supporto del regolamento ministeriale adottato; che in tutti e tre i giudizi di fronte alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che le ordinanze prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque dagli atenei; che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità; che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, per la Liguria e per la Sicilia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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