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Sez. L, Sentenza n. 6185 del 08/07/1997 (Rv. 505832 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Invio del certificato medico - Indicazione del domicilio del lavoratore durante la malattia - Omissione o inesattezza - Conseguenze - Perdita del diritto - Condizione ostativa - Possibilità di reperimento del domicilio con la normale diligenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505832-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

La mancata o incompleta indicazione nel certificato medico del domicilio del lavoratore durante la malattia non comporta la perdita del diritto all'indennità di malattia quando l'I.N.P.S., usando la normale diligenza, sarebbe stato ugualmente in grado di esercitare il potere di controllo. (Nella specie il medico di controllo non aveva ricercato il numero civico indicato dall'assicurato anche nella parte della via indicata sita nel Comune adiacente a quello della residenza anagrafica; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, ritenuto il mancato impiego di una ragionevole diligenza, aveva riconosciuto il diritto al trattamento di malattia).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)