Sez. U, Sentenza n. 1283 del 02/02/1993 (Rv. 480632 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Assenza del lavoratore per malattia - Invio del certificato medico - Indicazione del domicilio del lavoratore durante la malattia - Onere a carico del lavoratore - Omessa indicazione - Effetti - Desunzione "aliunde" con l'ordinaria diligenza da parte dell'I.N.P.S. del domicilio anzidetto - Onere probatorio.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
In materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all'I.N.P.S. ed al datore di lavoro il relativo certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia. L'inosservanza di siffatto onere, in mancanza di norme sanzionatorie specifiche - non ravvisabili nell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, né analogicamente né estensivamente - impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino ed Amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l'I.N.P.S. - a sua volta tenuto ad esperire le opportune indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere - dovere di controllo della denunciata malattia, con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta è facultato - e gravato del relativo onere - a provare che l'Istituto era nelle condizioni, con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente (ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendo all'interessato, in caso di consegna diretta del certificato, il completamento dell'apposito modulo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)