Sez. L, Sentenza n. 1336 del 07/02/1992 (Rv. 475611 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere | Ordinanza - Ingiunzione per contributi evasi e somme aggiuntive - Assoggettabilità all'onere della previa contestazione - Esclusione - Estinzione delle relative pretese ex art. 14, ultimo comma, Legge n. 689 del 1981 - Inammissibilità.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere
Le pretese di natura civilistica (pagamento dei contributi evasi e delle somme aggiuntive) inserite nell'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 - l' opposizione alla quale introduce un ordinario giudizio di cognizione non limitato alla verifica della legittimità formale dell'atto ma esteso, nell'ambito della domanda e delle eccezioni delle parti, all' esame (completo) del merito della pretesa fatta valere con l' ingiunzione - non sono assoggettate al regime procedimentale (e, in particolare, all'onere di contestazione) previsto da detta legge per l'irrogazione della sanzione amministrativa, restando altresì escluso che alle pretese predette sia applicabile l'estinzione prevista dall' art. 14, ultimo comma, della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)