Sez. 1, Sentenza n. 9433 del 21/09/1998 (Rv. 519044 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura - Impugnazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Introduzione di un giudizio ordinario - Configurabilità - Poteri - Doveri conseguenti del giudice.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa. Pertanto, l'opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della citata legge n. 689, il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende - nell'ambito della deduzione delle parti - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)