Sez. 1, Sentenza n. 5639 del 09/11/1995 Cc. (dep. 27/12/1995) Rv. 203173 - 01
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà - Decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla prosecuzione o cessazione della misura - Osservanza della procedura camerale - Necessità.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario)
La procedura camerale di cui al combinato disposto degli artt. 678, comma primo, e 666, comma terzo, cod. proc. pen., va osservata anche quando il tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 51 bis, ultima parte, dell'ordinamento penitenziario, deve decidere, in caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, in ordine alla prosecuzione o alla cessazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare o del regime di semilibertà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)