Sez. 1, Sentenza n. 6503 del 25/11/1999 Cc. (dep. 04/01/2000) Rv. 215120 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Soggetto detenuto per altra causa - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Necessità di valutazione nel merito - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La istanza di affidamento, proposta con riferimento ad una specifica Condanna, da un soggetto che sia anche detenuto per altra causa non è inammissibile ma deve essere esaminata nel merito per accertare quale sia il titolo dell'altra causa di detenzione e decidere, quindi, se in concreto i limiti alla libertà derivanti dalla esecuzione di una eventuale misura cautelare siano compatibili con lo svolgimento della misura alternativa e se questa possa essere concessa per tutte le condanne definitive in esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)