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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 384 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-03, depositata il 1989-07-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:384
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13513

  • Contenzioso tributario
  • Procedimento tributario in atto
  • Pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire su di esso
  • Sospensione del procedimento tributario
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.l. 10.7.1982, n. 429, art. 12, primo comma, conv. con modifica in l. 7.8.1982, n. 516.
  • Cost., artt. 3, 24.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in quanto già dichiarata non fondata con precedente sentenza né sono stati dedotti dal giudice "a quo" argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati relativamente ai profili costituzionali denunziati, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 12, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982 n. 516 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui la la norma vieta, in deroga all'art. 3, cod. proc. pen. la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto. - v. S. n. 349/1987; O. nn. 432 e 988/1988, 94/1989.

Norme impugnate

  • art. 12, comma 1, d.l. 10 luglio 1982, n. 429
  • art. 12 legge 7 agosto 1982, n. 516

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12, primo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concesisone di amnistia per reati tributari), promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di primo gado di Belluno, iscritte rispettivamente ai nn. 107, 108 e 109 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;
punto 1
Ritenuto che nel corso di tre distinti procedimenti tributari promossi dalla s.n.c. Manzoni avverso avvisi di accertamento dell'ufficio I.I.D.D. di Belluno, relativi ai redditi dichiarati ai fini IRPEF e ILOR rispettivamente per gli anni 1982, 1983 e 1984, la Commissione tributaria di primo grado di Belluno, con tre ordinanze di analogo contenuto emesse in data 21 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 del codice di procedura penale, la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto; che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata - precludendo la sospensione dei procedimenti promossi dalla s.n.c. Manzoni avverso avvisi di accertamento dell'ufficio I.I.D.D. contenenti la contestazione di acquisti effettuati senza fattura, con alterazione di bolle di accompagnamento, pur in pendenza di un processo penale per gli stessi fatti - ridurrebbe il giudizio tributario, il cui regime probatorio non consente di giungere all'accertamento del fatto materiale della falsificazione ed alla individuazione dei suoi autori, "alla scelta della parte cui credere 'sulla parola', demandando a momento successivo alla formazione del giudicato penale, ove possibile, la correzione dell'eventuale errore del giudicato tributario"; che, sempre secondo il giudice rimettente, tale situazione, da un lato, costituirebbe violazione del diritto di difesa, esponendo il contribuente a conseguenze dannose insuscettibili di essere sanate anche dopo la revoca delle eventuali sanzioni pecuniarie e, dall'altro, renderebbe praticamente inutile il giudizio tributario con violazione dell'art. 3 Cost; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione; che la medesima questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze n. 432 e n. 988 del 1988 e n. 94 del 1989); che non sono stati dedotti argomenti nuovi e diversi da quelli già presi in esame, né sotto il profilo dell'art. 3 Cost. (considerata l'autonoma funzione del processo tributario), né sotto il profilo dell'art. 24 Cost. (dal momento che la norma impugnata consente la possibilità di un'incidenza nel processo tributario della sentenza penale definitiva).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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