diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 32619 del 17/12/2018 (Rv. 652233 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Pronuncia di rigetto del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione per invasione della sfera del merito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652233-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la sussistenza di un eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità di una delibera comunale di rigetto della richiesta di variante del piano regolatore generale, sottolineando, altresì, che la scelta del comune, ancorché formalmente diretta ad incidere su una singola area, rientrava nella natura ampiamente discrezionale del potere comunale in tema di pianificazione generale del territorio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)