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Sez. U, Sentenza n. 13927 del 09/11/2001 (Rv. 550155 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Pronuncia di rigetto del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione per invasione della sfera del merito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Individuazione degli effetti nel tempo delle leggi - Potere del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550155-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa, neppure nel caso in cui sia attribuita ad essa efficacia retroattiva, rientrando pienamente l'individuazione degli effetti nel tempo delle norme giuridiche nell'attività interpretativa delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 24/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)