Sez. L, Sentenza n. 11574 del 07/11/1995 (Rv. 494568 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Trattamento economico - Quote di carovita - Disposizione interpretativa contenuta nella "dichiarazione a verbale" n. 9 dell' Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R. n. 314 del 1990 - Natura negoziale e transattiva - Esclusione - Carattere di normazione secondaria - Configurabilità - Diretta rilevanza nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Retroattività - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
La "dichiarazione a verbale" n. 9 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale sottoscritto in data 11 aprile - 12 settembre 1990 e reso esecutivo con D.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 (pubblicato sulla G.U. del 7 novembre 1990), con cui le parti si sono date "reciprocamente atto che le quote di carovita dovute dalla data del primo novembre 1985 ammontavano a lire 610.310 mensili correlate al tetto massimo di n. 477 scelte", prevedendo altresì che le conseguenti "eventuali correzioni" avrebbero avuto effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione del decreto presidenziale di recezione dell'accordo, ha, come le restanti parti dell'accordo, natura di fonte normativa secondaria, a seguito di detta recezione, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978. Conseguentemente rispetto alle relative norme si applicano i principi riguardanti le fonti normative quanto a diretta interpretabilità da parte del giudice di legittimità, a conoscenza da perseguire anche d'ufficio, ad incidenza dello "ius superveniens" nei giudizi in corso. Inoltre, ha inderogabile efficacia nei loro confronti il principio della irretroattività della legge dettato dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., al quale, del resto, hanno inteso ottemperare le richiamate disposizioni. (Nella specie la S.C. ha ritenuto giustificato il riferimento che la sentenza impugnata aveva compiuto alle nuove disposizioni, ma la ha annullata perché sulla base di un preteso carattere transattivo delle medesime, le aveva ritenute munite di efficacia retroattiva, con la sola salvezza dei versamenti già eseguiti).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)