diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10237 del 04/05/2009 (Rv. 608223 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Personale medico a rapporto convenzionale - Accordi nazionali triennali per la determinazione del trattamento economico e normativo - Previsione dell'applicazione retroattiva dell'accordo successivamente intervenuto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608223-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Nella stipula degli accordi nazionali triennali per la determinazione del trattamento economico e normativo del personale medico a rapporto convenzionale, le parti possono prevedere l'applicazione retroattiva dell'accordo, salvo il rispetto di limiti interni, legati alla ragionevolezza delle relative scelte, e di limiti esterni, ispirati al rispetto di interessi che ricevono tutela legale sovraordinata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della scelta delle parti di far retroagire al 1° gennaio 1999 l'accordo di cui al d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, reso esecutivo dal 1° novembre 2000, che succedeva all'accordo di cui al d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, scaduto il 31 dicembre 1997, nella parte - art. 45 - relativa alle quote fisse del nuovo trattamento, escludendo invece la retroattività della nuova disciplina delle competenze variabili, essendo solo quest'ultima legata ad eventi estemporanei ed eventuali disciplinati in modo diverso dalle due fonti succedutesi).

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1996 num. 484, DPR 28/07/2000 num. 270, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)