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Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 02/06/1992 (Rv. 477495 - 01)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso il debitore - Vendita - In genere | Udienza fissata per l'assegnazione o l'autorizzazione alla vendita del bene pignorato - Proposizione delle opposizioni ai precedenti atti esecutivi ex art. 530 secondo comma cod. proc. civ. - Riferimento alle sole opposizioni per le quali non è intervenuta decadenza - Inosservanza del termine di deposito dell'atto di pignoramento - Proponibilità, nell'udienza suddetta, dell'opposizione agli atti esecutivi - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477495-01

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso il debitore - Vendita - In genere

Nel porre l'esigenza che nell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione per l'assegnazione o l'autorizzazione alla vendita del bene pignorato siano proposte le opposizioni ai precedenti atti esecutivi, il secondo comma dell'art. 530 cod. proc. civ. si riferisce solo alle opposizioni per le quali non sia ancora intervenuta decadenza e non anche a quelle che avrebbero dovuto essere proposte precedentemente, nel termine di decadenza fissato dall'art. 617 cod. proc. civ.; conseguentemente, nell'udienza predetta non può essere fatta valere, con opposizione agli atti esecutivi, l'inosservanza del termine di deposito dell'atto di pignoramento, fissato dall'art. 518 cod. proc. civ., se sia decorso il termine di cinque giorni dalla conoscenza del tardivo deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 518, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)