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Sez. 3, Sentenza n. 15278 del 13/10/2003 (Rv. 567429 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE | Omesso rispetto del termine di deposito del verbale di pignoramento - Conseguenze - Impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567429-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE

L'inosservanza da parte dell'Ufficiale giudiziario del termine per il deposito del verbale di pignoramento e del titolo esecutivo non incide sulla validità del pignoramento ma comporta l'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita; tale inosservanza, che si riflette sugli atti successivi, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 518, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)