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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 10 giugno 1986, cause riunite 81/85 e 119/85

Decisione
decisa il 1986-06-10
ECLI
ECLI:EU:C:1986:234

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 10 giugno 1986 Nelle cause riunite 81 e 119/85, Union sidérurgique du nord et de l'est de la France (Usinor), società di diritto francese con sede in Puteaux (Francia), con l'avv. Lise Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marlyse Neuen-Kauffmann, 21, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Etienne Lasnet, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, aventi ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 20 febbraio 1985, che fissa per l'Usinor le quote di produzione e di consegna di acciaio per il primo trimestre 1985 (causa 81/85), nonché della decisione della Commissione 29 marzo 1985 (causa 119/85), in quanto con tali atti viene rifiutata all'Usinor l'attribuzione di riferimenti supplementari per i prodotti delle categorie le e Id, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, O. Due e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 aprile 1986, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti depositati in cancelleria rispettivamente il 1o e il 29 aprile 1985, l'Union sidérurgique du nord et de l'est de la France (Usinor), società anonima con sede in Puteaux (Hauts-de-Seine, Francia), ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, due ricorsi contro la Commissione, di cui il primo, iscritto a ruolo con il n. 81/85, mira all'annullamento della decisione individuale della Commissione 20 febbraio 1985 e il secondo, iscritto a ruolo col n. 119/85, mira all'annullamento della decisione individuale della Commissione 29 marzo 1985, nonché, se necessario, della lettera 18 marzo 1985, in quanto con tali atti si rifiuta alla ricorrente l'attribuzione di riferimenti supplementari per i prodotti delle categorie le e Id. In via principale, la ricorrente chiede inoltre alla Corte di dichiarare illegittime le decisioni generali della Commissione 28 luglio 1983, n. 2177/83/CECA (GU L 208, pag. 1) e 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA (GU L 29, pag. 1), che prorogano il regime di sorveglianza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica, in quanto con tali atti è stata abolita la possibilità di attribuire riferimenti supplementari. Infine, la ricorrente chiede il risarcimento del danno da essa subito.
punto 2
Con ordinanza 18 febbraio 1986, della seconda sezione della Corte, le due cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.
punto 3
Prima di esaminare i suddetti ricorsi, è opportuno ricordare il contesto delle decisioni controverse.
punto 4
La decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81 /CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1), stabiliva che la Commissione avrebbe proceduto a talune condizioni e per talune categorie di prodotti, ad un adeguamento delle produzioni di riferimento, qualora l'impresa, a seguito di un programma di investimenti sul quale la Commissione non avesse espresso parere negativo, mettesse in servizio nuovi impianti di produzione. Tale possibilità di adeguamento delle produzioni di riferimento veniva limitata dalla decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 191, pag. 1), e non è più contemplata nelle decisioni nn. 2177/83 e 234/84. La decisione della Commissione 25 febbraio 1985, n. 470/85/CECA, recante modifica della decisione n. 234/84/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 58, pag. 7), ripristinava, per la Commissione, la possibilità di attribuire, a talune condizioni, quote supplementari nella categoria Id.
punto 5
Il 24 maggio 1982 la ricorrente inviava alla Commissione, in conformità alla decisione di quest'ultima n. 3302/81/CECA in data 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti (GU L 333, pag. 35), una previa comunicazione in merito ad un programma di investimenti per una nuova linea di galvanizzazione. Il 10 febbraio 1983 la Commissione emetteva parere favorevole, considerando che il progetto era conforme agli obiettivi generali della Comunità.
punto 6
Basandosi su tale parere favorevole, la ricorrente chiedeva alla Commissione, con lettera 27 aprile 1984, l'attribuzione di riferimenti supplementari per il secondo trimestre 1984 relativamente ai prodotti delle categorie le e Id.
punto 7
In data 20 giugno 1984 la Commissione rispondeva che la sua direzione « Acciaio » avrebbe esaminato la domanda.
punto 8
Con lettera 5 luglio 1984 la ricorrente informava la Commissione dell'entrata in funzione della sua nuova linea di galvanizzazione.
punto 9
Il 31 dicembre 1984 la Commissione notificava alla Usinor le quote di produzione e di consegna per il primo trimestre 1985, calcolate in base a produzioni e quantità di riferimento annue rimaste immutate. Il 20 febbraio 1985 essa indirizzava alla ricorrente una nuova notifica, adeguando le quote di produzione ai nuovi tassi di risoluzione stabiliti con la decisione 6 febbraio 1985, n. 313/85/CECA (GU L 34, pag. 23).
punto 10
Dopo il deposito del ricorso n. 81/85, la Commissione suggeriva alla Usinor, con lettera 18 marzo 1985, di presentare una domanda ai sensi della nuova decisione n. 470/85, suggerimento ripetuto in una lettera del 29 marzo 1985.
punto 11
La Commissione eccepisce l'irricevibilità dei due ricorsi, per scadenza dei termini.
punto 12
Essa sostiene anzitutto che, essendo stata abolita, con la decisione n. 2177/83, la possibilità di concedere quantità di riferimento supplementari e non essendo stata ripristinata tale possibilità nella decisione n. 234/84, in vigore al momento della presentazione della domanda, essa si era trovata nell'impossibilità giuridica di accogliere la domanda stessa. A suo avviso, è la ricorrente che avrebbe dovuto impugnare queste decisioni generali, se riteneva che l'abolizione della possibilità di concedere quantità di riferimento supplementari costituisse una lesione dei suoi diritti.
punto 13
Per quanto riguarda questo primo motivo d'irricevibilità, si deve osservare che il ricorrente può sempre, anche dopo la scadenza del termine per l'impugnazione di una decisione generale, far valere l'illegittimità di tale decisione nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione individuale basata sulla decisione generale (cfr. sentenze 13 giugno 1958, causa 15/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse, Race. pag. 149; 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni SpA, Racc. pag. 11; 13 giugno 1958, causa 10/56, Meroni SAS, Race. pag. 51 e 17 luglio 1959, cause riunite 32 e 33/58, Snupat, Race. pag. 271). Nella fattispecie, bisogna ammettere che la decisione con cui si rifiuta l'aumento delle produzioni di riferimento è necessariamente basata sulla mancanza di ogni possibilità di procedere a tale adeguamento a norma della decisione generale n. 234/84, in vigore al momento in cui la decisione individuale è stata adottata, e che tra questa decisione individuale e la decisione generale esiste un nesso giuridico diretto (cfr. sentenza 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli, Racc. pag. 222). D'altronde, va rilevato che la ricorrente chiede in via principale non già la dichiarazione d'illegittimità della decisione n. 234/84, bensì che questo atto venga interpretato in modo da consentire a titolo transitorio, gli aumenti richiesti, per tener conto dei diritti da essa acquisiti in passato.
punto 14
La Commissione sostiene inoltre che la mancanza di un'espressa decisione in risposta alla lettera della ricorrente in data 27 aprile 1984 dev'essere considerata come un silenzio-rifiuto che può dar luogo ad un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 35 del trattato CECA. Ora, la ricorrente non avrebbe agito nel termine posto da tale norma.
punto 15
Per quanto riguarda il secondo motivo d'irricevibilità, va ricordato che, per poter portare al procedimento di ricorso per carenza di cui all'art. 35 del trattato CECA, è necessario che la domanda sia sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare (cfr. sentenze 6 aprile 1962, cause riunite da 21 a 26/61, Meroni, Race. pag. 143, e 8 luglio 1970, causa 75/69, Hake, Race. pag. 535). Dalla domanda deve inoltre risultare ch'essa è intesa a costringere la Commissione a prendere posizione.
punto 16
Nella fattispecie si deve constatare che dalla lettera 27 aprile 1984, mentre risulta con sufficiente precisione l'oggetto della domanda della ricorrente, la quale chiede l'attribuzione di produzioni di riferimento supplementari per un totale di 155000 tonnellate l'anno a decorrere dal secondo trimestre 1984, non risulta tuttavia chiaramente che la Commissione viene invitata ad adottare una decisione formale su tale domanda. Anzi, dichiarando, alla fine della lettera, di essere disposta a fornire precisazioni che eventualmente la Commissione desiderasse ricevere, la ricorrente stessa ha previsto la possibilità di ulteriori colloqui e ha pertanto ammesso che la data di tale lettera non poteva costituire il dies a quo di un termine vincolante per l'adozione di una decisione.
punto 17
I due motivi d'irricevibilità dedotti dalla Commissione devono pertanto essere disattesi.
punto 18
Per contro, la Corte è tenuta ad esaminare d'ufficio se la decisione adottata il 20 febbraio 1985 sia effettivamente quella con cui la Commissione ha risposto per la prima volta, sia pure implicitamente, alla domanda della ricorrente.
punto 19
A tal fine si deve anzitutto accertare l'oggetto della domanda presentata dalla ricorrente.
punto 20
Chiedendo l'attribuzione di produzioni di riferimento annue supplementari per il secondo trimestre 1984, la ricorrente mirava in realtà ad ottenere quote di produzione supplementari nelle categorie le e Id a decorrere dal secondo trimestre 1984.
punto 21
Di conseguenza, la decisione da considerare come rigetto implicito di tale domanda e quindi atta a recare pregiudizio può essere solo la prima decisione intervenuta dopo la domanda e con la quale vengono fissate le quote di produzione per il terzo trimestre 1984, senza tener conto della domanda di adeguamento delle produzioni di riferimento a decorrere dal secondo trimestre 1984. Ora, la ricorrente non ha impugnato tale decisione nei termini previsti per il ricorso.
punto 22
L'impugnata decisione 20 febbraio 1985, che fissa le quote di produzione per il primo trimestre 1985, costituisce soltanto, poiché non prende in considerazione l'adeguamento delle produzioni di riferimento richiesto con la lettera 27 aprile 1984, una conferma delle decisioni precedenti. Ciò risulta, del resto, dal raffronto con la decisione individuale 31 dicembre 1984, allegata al ricorso, che stabilisce le quote di produzione per il primo trimestre 1985, basandosi sulle vecchie produzioni di riferimento del 1984, senza tener conto degli aumenti richiesti dalla ricorrente e che, su tale punto, è identica alle due decisioni precedenti, con le quali erano state stabilite le quote di produzione per il terzo e per il quarto trimestre 1984. L'impugnata decisione 20 febbraio 1985 ha semplicemente adeguato le quote di produzione del primo trimestre 1985 ai nuovi tassi di riduzione fissati con la decisione n. 313/85, senza apportare alcuna modifica alle produzioni di riferimento.
punto 23
Di conseguenza, il ricorso nella causa 81/85 dev'essere respinto in quanto non è diretto contro la decisione recante pregiudizio alla ricorrente.
punto 24
Anche per quanto riguarda la domanda di risarcimento, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile, in ragione della lettera dell'art. 34 del trattato CECA, che ammette una siffatta domanda solo dopo l'annullamento della decisione che assertivamente è all'origine del danno e qualora sia stato dimostrato che l'Alta Autorità non intende adottare i provvedimenti necessari per il risarcimento del danno causato dalla dichiarata illegittimità.
punto 25
Per quanto riguarda il ricorso 119/85 si deve constatare, come ha fatto giustamente rilevare la Commissione, che la lettera 29 marzo 1985, con la quale essa suggeriva alla Usinor di presentare una nuova domanda di adeguamento delle produzioni di riferimento ai sensi della decisione n. 470/85, costituisce una semplice informazione e non ha quindi il carattere di una decisione impugnabile in sede giurisdizionale.
punto 26
Anche il ricorso nella causa 119/85 dev'essere perciò dichiarato irricevibile.

SENTENZA › Sulle spese

punto 27
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente, le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1) I ricorsi sono irricevibili. 2) Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Firme

Bahlmann Due Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 giugno 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione K. Bahlmann

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