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Sez. 3, Sentenza n. 18833 del 10/12/2003 (Rv. 568751 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Sinistri cagionati da mezzi non identificati - Art. 21, legge n. 990 del 1969 - Mancata indicizzazione dei massimali di garanzia - Illegittimità costituzionale ex sentenza n. 560 del 1987 della Corte Costituzionale - Estensione all'indennizzo dovuto dall'impresa cessionaria in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice (e nel caso di mezzo non assicurato) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568751-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti, la sentenza della Corte costituzionale n. 560 del 1987 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non prevedeva meccanismi di indicizzazione dei massimali di garanzia assicurativa per il caso di sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati - non estende i propri effetti alla diversa ipotesi di indennizzo dovuto (come nella specie) da impresa cessionaria designata dal Fondo di garanzia, in relazione all'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, né all'ulteriore ipotesi di veicolo non assicurato, attesa la previsione, concernente solo le ultime due ipotesi, di periodico adeguamento dei menzionati massimali - da effettuarsi con appositi decreti presidenziali, poi effettivamente intervenuti, - nonché' la possibilità per il danneggiato di agire direttamente verso il danneggiante per la differenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)