Sez. 3, Sentenza n. 12024 del 04/12/1993 (Rv. 484620 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere | Liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore - Danno risarcibile - Limite ex art. 21, ultimo comma, legge n. 990 del 1969 - Operatività - Superamento per effetto di provvisionali ricevute dal danneggiato da parte dell'assicuratore "in bonis" - Conseguenze.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia, e per esso dall'impresa all'uopo designata, resta soggetto al limite specificamente fissato dall'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche se inferiore al massimale di polizza e tale limite non può essere superato per effetto di provvisionali che il danneggiato abbia in precedenza ricevuto dall'assicuratore "in bonis" le quali, pertanto, vanno computate in detrazione della obbligazione del Fondo.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)