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Sez. 1, Sentenza n. 29165 del 10/06/2008 Ud. (dep. 15/07/2008) Rv. 240458 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Contravventore agli obblighi della sorveglianza speciale di p.s. - Errore sulle prescrizioni del decreto impositivo - Esimente dell'errore sul fatto che costituisce il reato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240458-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di contravvenzione agli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la persona sottoposta alla misura non può invocare a sua giustificazione l'errore sul fatto che costituisce il reato, se l'errore medesimo cade sul contenuto delle prescrizioni del decreto di sorveglianza, giacché in tal caso esso non riguarda un elemento materiale del reato, bensì l'interpretazione del provvedimento impositivo degli obblighi, così da restare del tutto ininfluente ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 47 cod. pen. (Fattispecie nella quale il sorvegliato riteneva di potere indifferentemente dimorare presso la propria abitazione e presso quella del padre, domicili che aveva indicato l'uno dopo l'altro all'autorità di p.s.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)