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Sez. 6, Sentenza n. 24605 del 03/04/2003 Ud. (dep. 05/06/2003) Rv. 225569 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO | Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225569-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO

L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sulla interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione. (Nella specie, si è esclusa la configurabilità dell'errore di fatto nella condotta del custode di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo che l'aveva demolita nel convincimento della cessazione del vincolo sul bene, in considerazione del tempo trascorso dal sequestro, nonché per la perdita del suo valore commerciale a causa dell'inerzia prolungata della p.A.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)