Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 15/06/1979 (Rv. 399800 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - RINUNCIA AL GIUDIZIO CIVILE - OPERATIVITA DI DIRITTO - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - RINUNCIA AL GIUDIZIO CIVILE - OPERATIVITA DI DIRITTO - CONDIZIONI.*
La regola posta dall'art 24 cod proc pen, secondo cui il trasferimento dell'Azione civile in Sede penale comporta di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto, anche d'ufficio, vale solo per il giudizio di merito nel quale si contenda della eadem res, vale a dire della sussistenza dello stesso fatto illecito dannoso e sulla responsabilita correlativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)