Sez. 2, Sentenza n. 520 del 26/01/1982 (Rv. 418225 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - EFFETTI - RIASSUNZIONE O PROSECUZIONE DAVANTI AL GIUDICE CIVILE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - PRESUPPOSTO - ECCEZIONE RELATIVA - NECESSITÀ EX ART. 307 COD. PROC. CIV..*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - EFFETTI - RIASSUNZIONE O PROSECUZIONE DAVANTI AL GIUDICE CIVILE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - PRESUPPOSTO - ECCEZIONE RELATIVA - NECESSITÀ EX ART. 307 COD. PROC. CIV..*
Ai fini della rilevabilità d'ufficio dell'Estinzione del giudizio, alla rinuncia (negoziale) di cui all'art. 306 cod. proc. civ. non può essere equiparata quella conseguente di diritto (ex art. 24 cod. proc. pen.) al trasferimento dell'Azione civile nel processo penale la quale, risolvendosi in un atto volontario unilaterale di natura potestativa, al quale l'altra parte non può opporsi, comporta l'interesse ad una pronuncia nel merito. Pertanto, qualora la causa venga riassunta o, comunque, prosegua davanti al giudice civile, la declaratoria di Estinzione del giudizio è subordinata alla proposizione della relativa eccezione, a norma dell'art. 307 cod. proc. civ. (Conf 1530/76, mass n 380276; (Conf 905/57; (contra 3383/79, mass n 399800; (contra 1913/64, mass n 302728; (contra 650/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)