Sez. U, Sentenza n. 2323 del 31/01/2020 (Rv. 656869 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui all’art.2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Concorso - Configurabilità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, la fattispecie disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 (la quale è integrata ogni qualvolta l'illecito risulti frutto di una "grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile") può concorrere con quella di cui alla lett. a) del medesimo comma 1, la quale punisce il comportamento che, violando i doveri di cui all'art. 1 (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona), arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; invero, le due fattispecie sono accomunate dalla violazione del dovere di diligenza che grava sul magistrato, distinguendosi la lett. a) per la necessaria ricorrenza di un danno ingiusto o di un indebito vantaggio ad una delle parti e la lett. g) per il fatto che la violazione del dovere di diligenza deve integrare una grave violazione di legge con ignoranza o negligenza inescusabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)